I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte di questo sito. - Maggiori informazioni
Cercare Agenti
 
 
Area Aziende
 
Username
Password
 Ricorda la password
Password dimenticata ?

 


Area Agenti
 
Username
Password
 Ricorda la password
Password dimenticata ?

 

HOME

 Normativa Agenti


Annunci agenti per regione

Annunci agenti Abruzzo (967)
Annunci agenti Basilicata (791)
Annunci agenti Calabria (776)
Annunci agenti Campania (952)
Annunci agenti Emilia Romagna (1452)
Annunci agenti Friuli Venezia Giulia (1034)
Annunci agenti Lazio (1227)
Annunci agenti Liguria (1075)
Annunci agenti Lombardia (1747)
Annunci agenti Marche (1061)
Annunci agenti Molise (826)
Annunci agenti Piemonte (1310)
Annunci agenti Sardegna (753)
Annunci agenti Sicilia (824)
Annunci agenti Trentino (1044)
Annunci agenti Toscana (1255)
Annunci agenti Umbria (935)
Annunci agenti Valle d'Aosta (861)
Annunci agenti Veneto (1478)
Annunci agenti Estero (549)
Annunci agenti Puglia (518)

Elementi essenziali mandato di agenzia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA: devono essere riportati:

  • nome delle parti contraenti;
  • data di inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza;
  • durata del contratto, se il contratto non è a tempo indeterminato;
  • zona assegnata;
  • oggetto della vendita;
  • provvigioni e compensi;
  • esplicito riferimento, per quanto non contemplato nel contratto stesso, agli Accordi Economici Collettivi e al codice civile.
    E’ obbligatorio riportare nel contratto di agenzia la matricola di iscrizione al Ruolo Agenti della CCIAA.

ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA: non necessariamente vanno inseriti nel contratto di agenzia. Ad esempio:

  • star del credere;
  • patto di non concorrenza;
  • periodo di prova.

AUTONOMIA DELL’ATTIVITÀ: l’agente o rappresentante di commercio esercita la propria attività:

  • autonomamente;
  • in forma indipendente;
  • senza obblighi di orario e di itinerari prefissati.

OBBLIGHI DELL’AGENTE: è tenuto ad informare costantemente il preponente sull’andamento di mercato nella zona in cui opera. Non è tenuto a relazionare sull’esecuzione della propria attività con periodicità prefissata.

DIRITTO DI ESCLUSIVA: salvo patto contrario:

  • il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti:
    • nella stessa zona;
    • per lo stesso ramo di attività;
  • l’agente non può trattare nella stessa zona gli affari di più imprese che siano in concorrenza tra loro.
    Il divieto non si estende per la promozione e la vendita di prodotti di più imprese non in concorrenza tra loro, salvo espresso patto di monomandatarietà.

A.E.C. SETTORE COMMERCIO DEL 09.06.1988 - Art. 2:
“(...) le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l’incarico conferito all’agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per:

  • forma,
  • destinazione
  • valore d’uso siano diversi e infungibili tra loro”.

LIMITAZIONE DELLA CLIENTELA:
per espressa pattuizione, da evidenziare nel contratto di agenzia, è possibile limitare la clientela riservata all’agente rispetto ad alcuni clienti “particolari” direttamente contattati dal preponente.

COMUNICAZIONI DEL MANDANTE PER VARIAZIONI DI ZONA
Le variazioni di zona, salvo modifiche minime, vanno comunicate per iscritto all’agente o rappresentante:

  • in caso di plurimandato almeno 2 mesi prima;
  • in caso di monomandato almeno 4 mesi prima,
    salvo accordo scritto tra agente e preponente per una diversa decorrenza del preavviso (vedi art. 2 A.E.C. 1988).

COMUNICAZIONE PER VARIAZIONE DI ZONA DI LIEVE ENTITÀ: non necessitano di essere comunicate per iscritto.

COMUNICAZIONE PER VARIAZIONE DI ZONA DI NOTEVOLE ENTITÀ: il preavviso scritto non può essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. L’agente qualora non intenda accettare, deve darne comunicazione entro 30 giorni. In questo caso la comunicazione del preponente deve intendersi quale preavviso, ad iniziativa della ditta mandante stessa, per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza. E’ possibile eventualmente concordare, per iscritto, tra le parti una diversa decorrenza del preavviso.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: per i contratti a tempo determinato non si applica la normativa relativa al preavviso e vengono, peraltro, applicate tutte le altre norme contenute negli A.E.C. Comunque, per i contratti di durata superiore ai 6 mesi la casa mandante comunicherà all’agente, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto, la volontà di rinnovare o prorogare il mandato. N.B.: se il contratto prosegue oltre al sua scadenza iniziale, si intende quale contratto a tempo indeterminato (art. 1750 c.c.)

PERIODO DI PROVA: non è previsto dagli Accordi Economici Collettivi e dal Codice Civile.

 

<< Normativa agenti

fonte quivenditori



Link Consigliati: Sito Gratis - Annunci e Offerte di Lavoro - Software Gestionale  - Software Agenti  - Software Fatturazione  - Software E-Commerce

© CercareAgenti.it
Il Portale Italiano degli Annunci e delle Offerte di Lavoro per Agenti di Commercio, Rappresentanti e Ricerca Venditori

Contattaci